Per fatti imperscrutabili da qualche giorno ha iniziato a far capolino su alcuni giornali la notizia, da noi pubblicata ormai due anni fa, della publicazione delle
LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI emanate nel Maggio 2012
di cui pubblichiamo alcuni passi salienti:
“I Vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).”
Ricordiamo inoltre le parole del magistrato Pietro Forno, tra i massimi esperti in Europa di questi crimini:
«Nessuna denuncia da parte dei vescovi appartenenti alla Conferenza episcopale italiana – disse Forno, in un’intervista che quasi gli costò il posto – è mai arrivata alla magistratura riguardo casi di pedofilia clericale».
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23 maggio 2012 – Oggi è arrrivata la conferma a quanto avevamo scritto nei giorni scorsi.
Questo è il dispaccio dell’agenzia ANSA di oggi 23 maggio 2012
CITTA’ DEL VATICANO – ”Nell’ordinamento italiano il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti” di pedofilia. Lo affermano le linee guida Cei.
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di Giulia De Baudi
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Secondo ciò che scrive Marco Ansaldo oggi sul quotidiano La Repubblica, La Conferenza episcopale italiana diretta dal cardinale arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, la prossima settimana diramerà durante la sua Assemblea generale le “Linee Guida” della CEI sulla pedofilia. In quel documento ci sarà scritto, anche se non esplicitamente, che i vescovi venuti a conoscenza di un crimine di pedofilia, consumato sul territorio italiano, da parte del clero, non potranno denunciarlo alle autorità italiane.
Quindi scrive Ansaldo: «nessuna denuncia diretta da parte dei vescovi, perché l’obbligo non è previsto dall’ordinamento nazionale (…)le denunce dovranno partire dalle vittime stesse, e non dalle diocesi».
Nell’articolo poi il giornalista cerca di addolcire la pillola dicendo che «Uno dei primi punti è quello dell’ascolto delle vittime o dei loro familiari da parte del vescovo o di un suo delegato. Determinante sotto questo profilo l’assistenza psicologica e spirituale dei minori».
Ma come, prima, con tanto di documento si dice che i criminali pedofili non possono essere denunciati per un cavillo procedurale e poi si offre ai bambini e ai loro genitori assistenza spirituale? Ma non c’è fine all’indecenza? E nostri politici di fronte alla copertura di questi immondi crimini come la pensano? Di fronte ai bambini violentati dai preti, continuano a voltar la faccia dall’altra parte?
Ma la cosa che fa veramente schifo è la ripugnante e surrettizia difesa di questi immondi giornalisti che invece di prendere le difese dei minori e delle loro famiglia indorano la mostruosità dello stupro sul minore. Noi non possiamo che disprezzarli e ricordare loro che, come documentato nel libro Chiesa e pedofilia di Federico Tulli, i rappresentanti della Chiesa cattolica, hanno coperto per ben novant’anni i crimini dei pedofili in abito talare. I documenti illustrati nel libro, sono:
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A) il “Crimen sollicitationis”, approvato nel 1962 da Papa Giovanni XXIII, ‘il papa buono’, dopo la prima edizione di Pio XI (1922), che stabilisce l’assoluta segretezza nelle cause di molestie, pena la scomunica, anche per la vittima che avesse la tentazione di denunciare il crimine alla giustizia civile;
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B) la riconferma, nel 2001, del primo documento firmato dell’allora cardinale Ratzinger, nella lettera De delictis gravioribus.
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Potete leggere qui i due documenti
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Leggi qui Crimen sollicitationis tradotto
De delictis gravioribus
Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:
«LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001
Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
– I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
– Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
– Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.
Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.
Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger, prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»
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Da Wikipedia
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La De delictis gravioribus è stata chiamata in causa nel corso di alcuni processi per molestie sessuali perpetrate da alcuni sacerdoti negli Stati Uniti (molte delle quali su minorenni). La Corte distrettuale della contea di Harris (Texas) ritenne opportuno indagare Joseph Ratzinger per l’imputazione di «ostruzione alla giustizia» a causa delle disposizioni di riservatezza contenute nella lettera[5]. L’8 aprile 2005, John Beal, professore di diritto canonico all’Università Cattolica d’America, ha rilasciato una deposizione sotto giuramento nella quale ha ammesso a Daniel Shea, difensore di due presunte vittime, che la lettera ha esteso la giurisdizione ed il controllo della Chiesa sui crimini sessuali[6].
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Il 20 settembre 2005 il Dipartimento di Stato statunitense accolse la richiesta di concedere al Papa l’immunità diplomatica, in quanto capo in carica di uno Stato sovrano. Tale richiesta era stata inoltrata dalla nunziatura apostolica direttamente al presidente statunitense George W. Bush il 16 agosto 2005, dopo che il papa non si presentò in uno dei processi nel quale fu chiamato a rispondere del reato nella medesima contea e nell’ambito del processo a Juan Carlos Patino-Arango, seminarista colombiano accusato di abusi sessuali su minori[7].
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articolo pubblicato 1 aprile 2014
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